FRANCESCO
COSTITUZIONE APOSTOLICA
EPISCOPALIS COMMUNIO
SUL SINODO DEI VESCOVI
1. La comunione episcopale (
Episcopalis communio), con Pietro e sotto Pietro, si manifesta in modo peculiare nel Sinodo dei Vescovi, che, istituito da
Paolo VI il 15 settembre 1965, costituisce una delle più preziose eredità del
Concilio Vaticano II[1]. Da allora in poi il Sinodo, nuovo nella sua istituzione ma antichissimo nella sua ispirazione, presta un’efficace collaborazione al Romano Pontefice, secondo i modi da lui stesso stabiliti, nelle questioni di maggiore importanza, quelle cioè che richiedono speciale scienza e prudenza per il bene di tutta la Chiesa. In tal modo il Sinodo dei Vescovi, «rappresentando tutto l’Episcopato cattolico, manifesta che tutti i Vescovi sono partecipi in gerarchica comunione della sollecitudine della Chiesa universale»
[2].
Nel corso di oltre cinquant’anni, le Assemblee del Sinodo si sono rivelate un valido strumento di conoscenza reciproca tra i Vescovi, preghiera comune, confronto leale, approfondimento della dottrina cristiana, riforma delle strutture ecclesiastiche, promozione dell’attività pastorale in tutto il mondo. In questo modo, tali Assemblee non si sono soltanto configurate come un luogo privilegiato di interpretazione e recezione del ricco magistero conciliare, ma hanno anche offerto un notevole impulso al successivo magistero pontificio.
Pure oggi, in un momento storico in cui la Chiesa si introduce in «una nuova tappa evangelizzatrice»
[3], che le chiede di costituirsi «in tutte le regioni della terra in uno “stato permanente di missione”»
[4], il Sinodo dei Vescovi è chiamato, come ogni altra istituzione ecclesiastica, a diventare sempre più «un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione»
[5]. Soprattutto, come auspicava già il Concilio, è necessario che il Sinodo, nella consapevolezza che «il compito di annunciare dappertutto nel mondo il Vangelo riguarda primariamente il Corpo episcopale», si impegni a promuovere «con particolare sollecitudine l’attività missionaria, che è il dovere più alto e più sacro della Chiesa»
[6].
2. È provvidenziale che l’istituzione del Sinodo dei Vescovi sia avvenuta nel contesto dell’ultima assise ecumenica. Infatti il
Concilio Vaticano II, «seguendo le orme del
Concilio Vaticano I»
[7], ha approfondito nel solco della genuina Tradizione ecclesiale la dottrina sull’Ordine episcopale, concentrandosi in particolar modo sulla sua sacramentalità e sulla sua natura collegiale
[8]. È apparso così definitivamente chiaro che ciascun Vescovo possiede simultaneamente e inseparabilmente la responsabilità per la Chiesa particolare affidata alle sue cure pastorali e la sollecitudine per la Chiesa universale
[9].
Questa sollecitudine, che esprime la dimensione sovradiocesana del
munus episcopale, si esercita in modo solenne nella veneranda istituzione del Concilio ecumenico e si esprime pure nell’azione congiunta dei Vescovi sparsi su tutta la terra, azione che sia indetta o liberamente recepita dal Romano Pontefice
[10]. Non si può poi dimenticare che compete a quest’ultimo, secondo i bisogni del Popolo di Dio, individuare e promuovere le forme attraverso le quali il Collegio episcopale possa esercitare la propria autorità sulla Chiesa universale
[11].
Nel corso del dibattito conciliare, di pari passo con la maturazione della dottrina sulla collegialità episcopale, è emersa pure a più riprese la richiesta di associare alcuni Vescovi al ministero universale del Romano Pontefice, nella forma di un organismo centrale permanente, esterno ai Dicasteri della Curia Romana, che fosse in grado di manifestare, anche al di fuori della forma solenne e straordinaria del Concilio ecumenico, la sollecitudine del Collegio episcopale per le necessità del Popolo di Dio e la comunione fra tutte le Chiese.
3. Accogliendo tali sollecitazioni,
il 14 settembre 1965 Paolo VI preannunciò ai Padri conciliari, radunati per la sessione di apertura del quarto periodo del Concilio ecumenico, la decisione di istituire di propria iniziativa e con propria potestà un organismo denominato Sinodo dei Vescovi, il quale, «composto di Presuli, nominati per la maggior parte dalle Conferenze Episcopali, con la Nostra approvazione, sarà convocato, secondo i bisogni della Chiesa, dal Romano Pontefice, per sua consultazione e collaborazione, quando, per il bene generale della Chiesa, ciò sembrerà a lui opportuno».
Nel motu proprio
Apostolica sollicitudo, promulgato l’indomani, lo stesso Pontefice istituiva il Sinodo dei Vescovi, affermando che esso, «per il quale Vescovi scelti nelle varie parti del mondo apportano al supremo Pastore della Chiesa un aiuto più efficace, viene costituito in maniera tale che sia: 1) una istituzione ecclesiastica centrale; 2) rappresentante di tutto l’Episcopato cattolico; 3) perpetua per sua natura; 4) quanto alla sua struttura, svolgente i suoi compiti in modo temporaneo e occasionale»
[12].
Il Sinodo dei Vescovi, che nel nome si collegava idealmente all’antica e ricchissima tradizione sinodale della Chiesa, tenuta in grande onore soprattutto nelle Chiese d’Oriente, avrebbe avuto normalmente funzione consultiva, offrendo al Romano Pontefice, sotto l’impulso dello Spirito Santo, informazioni e consigli circa le varie questioni ecclesiali. Al tempo stesso, il Sinodo avrebbe potuto godere anche di potestà deliberativa, qualora il Romano Pontefice avesse voluto conferirgliela
[13].
4.
Paolo VI, all’atto di istituire il Sinodo come «speciale consiglio permanente di sacri Pastori», si dichiarava consapevole che esso, «come ogni istituzione umana, col passare del tempo potrà essere maggiormente perfezionato»
[14]. A tale successivo sviluppo hanno concorso, da un lato, la progressiva recezione della feconda dottrina conciliare sulla collegialità episcopale e, dall’altro, l’esperienza delle numerose Assemblee sinodali celebrate nell’Urbe a partire dal 1967, anno nel quale veniva pubblicato anche un apposito
Ordo Synodi Episcoporum.
Anche dopo la promulgazione del
Codice di diritto canonico e del
Codice dei Canoni delle Chiese orientali, che hanno integrato nel diritto universale il Sinodo dei Vescovi
[15], quest’ultimo ha continuato a evolversi gradualmente, fino all’ultima edizione dell’
Ordo Synodi, promulgata da
Benedetto XVI il 29 settembre 2006. In modo particolare, è stata istituita e via via rafforzata nelle proprie funzioni la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, composta dal Segretario Generale e da uno speciale Consiglio di Vescovi, affinché la costitutiva stabilità del Sinodo stesso fosse meglio assicurata nel tempo compreso tra le diverse Assemblee sinodali.
In questi anni, constatando l’efficacia dell’azione sinodale di fronte alle questioni che richiedono un intervento tempestivo e concorde dei Pastori della Chiesa, è cresciuto il desiderio che il Sinodo diventi ancor più una peculiare manifestazione e un’efficace attuazione della sollecitudine dell’Episcopato per tutte le Chiese. Già
Giovanni Paolo II ha affermato che «forse questo strumento potrà essere ancora migliorato. Forse la collegiale responsabilità pastorale può esprimersi nel Sinodo ancor più pienamente»
[16].
5. Per tali ragioni, fin dall’inizio del mio ministero petrino ho rivolto una speciale attenzione al Sinodo dei Vescovi, fiducioso che esso potrà conoscere «ulteriori sviluppi per favorire ancora di più il dialogo e la collaborazione tra i Vescovi e tra essi e il Vescovo di Roma»
[17]. Ad animare quest’opera di rinnovamento dev’essere la ferma convinzione che tutti i Pastori sono costituiti per il servizio al Popolo santo di Dio, al quale essi stessi appartengono in virtù del sacramento del Battesimo.
È certamente vero, come insegna il
Concilio Vaticano II, che «i Vescovi quando insegnano in comunione con il Romano Pontefice devono essere da tutti ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e cattolica verità; e i fedeli devono accordarsi con il giudizio del loro Vescovo dato a nome di Cristo in materia di fede e di morale, e aderirvi con il religioso ossequio dello spirito»
[18]. Ma è altrettanto vero che «la vita della Chiesa e la vita nella Chiesa è per ogni Vescovo la condizione per l’esercizio della sua missione d’insegnare»
[19].
Così il Vescovo è contemporaneamente maestro e discepolo. Egli è maestro quando, dotato di una speciale assistenza dello Spirito Santo, annuncia ai fedeli la Parola di verità in nome di Cristo capo e pastore. Ma egli è anche discepolo quando, sapendo che lo Spirito è elargito a ogni battezzato, si pone in ascolto della voce di Cristo che parla attraverso l’intero Popolo di Dio, rendendolo «
infallibile in credendo»
[20]. Infatti, «la totalità dei fedeli, avendo l’unzione che viene dal Santo (cfr.
1 Gv 2,20 e 27), non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il Popolo, quando “dai Vescovi fino agli ultimi fedeli laici”, mostra l’universale suo consenso in cose di fede e di morale»
[21]. Il Vescovo, per questo, è insieme chiamato a «camminare davanti, indicando il cammino, indicando la via; camminare in mezzo, per rafforzare [il Popolo di Dio] nell’unità; camminare dietro, sia perché nessuno rimanga indietro, ma, soprattutto, per seguire il fiuto che ha il Popolo di Dio per trovare nuove strade. Un Vescovo che vive in mezzo ai suoi fedeli ha le orecchie aperte per ascoltare “ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (
Ap 2, 7) e la “voce delle pecore”, anche attraverso quegli organismi diocesani che hanno il compito di consigliare il Vescovo, promuovendo un dialogo leale e costruttivo»
[22].
6. Anche il Sinodo dei Vescovi deve sempre più diventare uno strumento privilegiato di ascolto del Popolo di Dio: «Dallo Spirito Santo per i Padri sinodali chiediamo, innanzitutto, il dono
dell’ascolto: ascolto di Dio, fino a sentire con Lui il grido del Popolo; ascolto del Popolo, fino a respirarvi la volontà a cui Dio ci chiama»
[23].
Benché nella sua composizione si configuri come un organismo essenzialmente episcopale, il Sinodo non vive pertanto separato dal resto dei fedeli. Esso, al contrario, è uno strumento adatto a dare voce all’intero Popolo di Dio proprio per mezzo dei Vescovi, costituiti da Dio «autentici custodi, interpreti e testimoni della fede di tutta la Chiesa»
[24], mostrandosi di Assemblea in Assemblea un’espressione eloquente della sinodalità come «dimensione costitutiva della Chiesa»
[25].
Pertanto, come ha affermato
Giovanni Paolo II, «ogni Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi è una forte esperienza ecclesiale, anche se nelle modalità delle sue procedure rimane sempre perfettibile. I Vescovi riuniti nel Sinodo rappresentano anzitutto le proprie Chiese, ma tengono presenti anche i contributi delle Conferenze Episcopali dalle quali sono designati e dei cui pareri circa le questioni da trattare si fanno portatori. Essi esprimono così il voto del Corpo gerarchico della Chiesa e, in qualche modo, quello del Popolo cristiano, del quale sono i Pastori»
[26].
7. La storia della Chiesa testimonia ampiamente l’importanza del processo consultivo, per conoscere il parere dei Pastori e dei fedeli in ciò che riguarda il bene della Chiesa. È così di grande importanza che, anche nella preparazione delle Assemblee sinodali, riceva una speciale attenzione la consultazione di tutte le Chiese particolari. In questa prima fase i Vescovi, seguendo le indicazioni della Segreteria Generale del Sinodo, sottopongono le questioni da trattare nell’Assemblea sinodale ai Presbiteri, ai Diaconi e ai fedeli laici delle loro Chiese, sia singolarmente sia associati, senza trascurare il prezioso apporto che può venire dai Consacrati e dalle Consacrate. Soprattutto, può rivelarsi fondamentale il contributo degli organismi di partecipazione della Chiesa particolare, specialmente il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale, a partire dai quali veramente «può incominciare a prendere forma una Chiesa sinodale»
[27].
Alla consultazione dei fedeli segue, durante la celebrazione di ogni Assemblea sinodale, il discernimento da parte dei Pastori appositamente designati, uniti nella ricerca di un consenso che scaturisce non da logiche umane, ma dalla comune obbedienza allo Spirito di Cristo. Attenti al
sensus fidei del Popolo di Dio – «che devono saper attentamente distinguere dai flussi spesso mutevoli dell’opinione pubblica»
[28] –,
i Membri dell’Assemblea offrono al Romano Pontefice il loro parere, affinché questo possa essergli di aiuto nel suo ministero di Pastore universale della Chiesa. In tale prospettiva, il fatto che «il Sinodo abbia normalmente una funzione solo consultiva non ne diminuisce l’importanza. Nella Chiesa, infatti, il fine di qualsiasi organo collegiale, consultivo o deliberativo che sia, è sempre la ricerca della verità o del bene della Chiesa. Quando poi si tratta della verifica della medesima fede, il
consensus Ecclesiae non è dato dal computo dei voti, ma è frutto dell’azione dello Spirito, anima dell’unica Chiesa di Cristo»
[29]. Pertanto il voto dei Padri sinodali, «se moralmente unanime, ha un peso qualitativo ecclesiale che supera l’aspetto semplicemente formale del voto consultivo»
[30].
Da ultimo, alla celebrazione dell’Assemblea del Sinodo deve seguire la fase della sua attuazione, con lo scopo di avviare in tutte le Chiese particolari la recezione delle conclusioni sinodali, accolte dal Romano Pontefice nella modalità che egli avrà giudicato più conveniente. Occorre a questo riguardo tenere bene a mente che «le culture sono molto diverse tra loro e ogni principio generale […] ha bisogno di essere inculturato, se vuole essere osservato e applicato»
[31]. In tal modo, si mostra che il processo sinodale ha non solo il suo punto di partenza, ma anche il suo punto di arrivo nel Popolo di Dio, sul quale devono riversarsi i doni di grazia elargiti dallo Spirito Santo per mezzo del raduno assembleare dei Pastori.
8. Il Sinodo dei Vescovi, che del Concilio ecumenico ritrae «in qualche maniera l’immagine» e riflette «lo spirito ed il metodo»
[32], è composto da Vescovi. Tuttavia, come già al Concilio
[33], all’Assemblea del Sinodo possono essere chiamati pure alcuni altri che non siano insigniti del
munus episcopale, il cui ruolo viene determinato di volta in volta dal Romano Pontefice. A quest’ultimo proposito, occorre considerare in special modo il contributo che può venire da quanti appartengono agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica.
Oltre ai Membri, all’Assemblea del Sinodo possono partecipare, in qualità di invitati e senza diritto di voto, Esperti (Periti), che cooperano alla redazione dei documenti; Uditori (Auditores), che possiedono una particolare competenza sulle questioni da trattare; Delegati Fraterni (Delegati Fraterni), appartenenti a Chiese e Comunità ecclesiali che ancora non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica. A costoro si possono aggiungere alcuni Invitati Speciali (Invitati Speciales), designati in virtù della loro riconosciuta autorevolezza.
Il Sinodo dei Vescovi si riunisce in diversi tipi di Assemblea
[34]. Qualora le circostanze lo suggeriscano, la stessa Assemblea del Sinodo può svolgersi in più periodi tra loro distinti. Ciascuna Assemblea, indipendentemente dalle sue modalità di svolgimento, è un momento importante di ascolto comunitario di ciò che lo Spirito Santo «dice alle Chiese» (
Ap 2, 7). È perciò necessario che, nel corso dei lavori sinodali, ricevano particolare risalto le celebrazioni liturgiche e le altre forme di preghiera corale, per invocare sui Membri dell’Assemblea il dono del discernimento e della concordia. È altresì opportuno che, secondo l’antica tradizione sinodale, il libro dei Vangeli sia solennemente intronizzato all’inizio di ogni giornata, rammentando anche simbolicamente a tutti i partecipanti la necessità di rendersi docili alla Parola divina, che è «Parola di verità» (
Col 1, 5).
9. La Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi – composta dal Segretario Generale, che la presiede, dal Sottosegretario, che coadiuva il Segretario generale in tutte le sue funzioni, e da alcuni speciali Consigli di Vescovi – si occupa precipuamente degli adempimenti relativi all’Assemblea sinodale celebrata e a quella da celebrare. Nella fase che precede l’Assemblea essa concorre all’individuazione dei temi da discutere nell’Assemblea del Sinodo tra quelli proposti dall’Episcopato, alla loro esatta determinazione in relazione ai bisogni del Popolo di Dio, all’avvio del processo consultivo e alla stesura dei documenti preparatori redatti sulla base dei risultati della consultazione. Nella fase che segue l’Assemblea, invece, essa promuove per la propria parte, insieme al Dicastero della Curia Romana competente, l’attuazione degli orientamenti sinodali approvati dal Romano Pontefice.
Tra i Consigli che costituiscono la Segreteria Generale, conferendole una struttura peculiare propria, va annoverato anzitutto il Consiglio Ordinario, composto per la maggior parte da Vescovi diocesani eletti dai Padri dell’Assemblea Generale Ordinaria. Da quando è stato istituito nel 1971 per la preparazione e l’attuazione dell’Assemblea Generale Ordinaria, esso ha ampiamente dimostrato la propria utilità, rispondendo in certo modo al desiderio di quei Padri conciliari che domandavano la cooptazione di taluni Vescovi, impegnati nel ministero pastorale nelle diverse regioni della terra, quali cooperatori stabili del Romano Pontefice nel suo ministero di Pastore universale. Oltre al Consiglio Ordinario, possono essere costituiti in seno alla Segreteria Generale anche altri Consigli per la preparazione e l’attuazione delle Assemblee sinodali diverse dall’Assemblea Generale Ordinaria.
Al contempo, la Segreteria Generale è a disposizione del Romano Pontefice in tutte le questioni che egli vorrà sottoporle, per potersi giovare del sicuro consiglio di Vescovi quotidianamente a contatto con il Popolo di Dio anche al di fuori delle convocazioni sinodali.
10. Anche grazie al Sinodo dei Vescovi apparirà via via più chiaro che, nella Chiesa di Cristo, vige una profonda comunione sia tra i Pastori e i fedeli, essendo ogni ministro ordinato un battezzato tra i battezzati, costituito da Dio per pascere il suo Gregge, sia tra i Vescovi e il Romano Pontefice, essendo il Papa un «Vescovo tra i Vescovi, chiamato al contempo – come Successore dell’Apostolo Pietro – a guidare la Chiesa di Roma che presiede nell’amore tutte le Chiese»
[35]. Ciò impedisce che ciascun soggetto possa sussistere senza l’altro.
In particolare, il Collegio episcopale non sussiste mai senza il suo Capo
[36]; ma anche il Vescovo di Roma, che possiede «nella Chiesa una potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente»
[37], «è sempre congiunto nella comunione con gli altri Vescovi e con tutta la Chiesa»
[38]. A tale riguardo, «non v’è dubbio che il Vescovo di Roma abbia bisogno della presenza dei suoi Confratelli Vescovi, del loro consiglio e della loro prudenza ed esperienza. Il Successore di Pietro deve sì proclamare a tutti chi è “il Cristo, il Figlio del Dio vivente” ma, in pari tempo, deve prestare attenzione a ciò che lo Spirito Santo suscita sulle labbra di quanti, accogliendo la parola di Gesù che dichiara: “Tu sei Pietro...” (cfr.
Mt 16, 16-18), partecipano a pieno titolo al Collegio apostolico»
[39].
Confido altresì che, proprio incoraggiando una «conversione del papato […] che lo renda più fedele al significato che Gesù Cristo intese dargli e alle necessità attuali dell’evangelizzazione»
[40], l’attività del Sinodo dei Vescovi potrà a suo modo contribuire al ristabilimento dell’unità fra tutti i cristiani, secondo la volontà del Signore (cfr.
Gv 17, 21). Così facendo esso aiuterà la Chiesa cattolica, secondo l’auspicio formulato anni or sono da
Giovanni Paolo II, a «trovare una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all’essenziale della sua missione, si apra ad una situazione nuova»
[41].
A tenore del canone 342 del CIC e tenendo conto di quanto fin qui considerato, dispongo e stabilisco ciò che segue.
I. Assemblee del Sinodo
Art. 1
Presidenza e tipologia delle Assemblee del Sinodo
§ 1. Il Sinodo dei Vescovi è direttamente sottoposto al Romano Pontefice, che ne è il presidente.
§ 2. Esso si riunisce:
1° in Assemblea Generale Ordinaria, se vengono trattate materie che riguardano il bene della Chiesa universale;
2° in Assemblea Generale Straordinaria, se le materie da trattare, che riguardano il bene della Chiesa universale, esigono una urgente considerazione;
3° in Assemblea Speciale, se vengono trattate materie che riguardano maggiormente una o più aree geografiche determinate.
§ 3. Se lo ritiene opportuno, particolarmente per ragioni di natura ecumenica, il Romano Pontefice può convocare un’Assemblea sinodale secondo altre modalità da lui stesso stabilite.
Art. 2
Membri e altri partecipanti alle Assemblee del Sinodo
§ 1. I Membri delle Assemblee del Sinodo sono quelli previsti dal can. 346 del CIC.
§ 2. Secondo il tema e le circostanze, possono essere chiamati all’Assemblea del Sinodo anche alcuni altri, che non siano insigniti del munus episcopale, il ruolo dei quali viene determinato di volta in volta dal Romano Pontefice.
§ 3. La designazione dei Membri e degli altri partecipanti a ciascuna Assemblea avviene a norma del diritto peculiare.
Art. 3
Periodi dell’Assemblea del Sinodo
§ 1. Secondo il tema e le circostanze, l’Assemblea del Sinodo può essere celebrata in più periodi tra loro distinti a discrezione del Romano Pontefice.
§ 2. Nel tempo che intercorre tra i diversi periodi, la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, insieme al Relatore Generale e al Segretario Speciale dell’Assemblea, ha il compito di promuovere lo sviluppo della riflessione sul tema o su alcuni aspetti di particolare rilievo emersi dai lavori assembleari.
§ 3. I Membri e gli altri partecipanti restano in carica ininterrottamente fino allo scioglimento dell’Assemblea del Sinodo.
Art. 4
Fasi dell’Assemblea del Sinodo
Ogni Assemblea del Sinodo si sviluppa secondo fasi successive: la fase preparatoria, la fase celebrativa e la fase attuativa.
II. Fase preparatoria dell’Assemblea del Sinodo
Art. 5
Avvio e scopo della fase preparatoria
§ 1. La fase preparatoria ha inizio allorché il Romano Pontefice indice l’Assemblea del Sinodo, assegnandole uno o più temi.
§ 2. Coordinata dalla Segreteria Generale del Sinodo, la fase preparatoria ha come scopo la consultazione del Popolo di Dio sul tema dell’Assemblea del Sinodo.
Art. 6
Consultazione del Popolo di Dio
§ 1. La consultazione del Popolo di Dio si svolge nelle Chiese particolari, per mezzo dei Sinodi dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, dei Consigli dei Gerarchi e delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese sui iuris e delle Conferenze Episcopali.
In ciascuna Chiesa particolare i Vescovi svolgono la consultazione del Popolo di Dio avvalendosi degli Organismi di partecipazione previsti dal diritto, senza escludere ogni altra modalità che essi giudichino opportuna.
§ 2. Le Unioni, le Federazioni e le Conferenze maschili e femminili degli Istituti di Vita Consacrata e della Società di Vita Apostolica consultano i Superiori Maggiori, che a loro volta possono interpellare i propri Consigli e anche altri Membri dei suddetti Istituti e Società.
§ 3. Allo stesso modo anche le Associazioni di fedeli riconosciute dalla Santa Sede consultano i loro Membri.
§ 4. I Dicasteri della Curia Romana offrono il loro contributo tenendo conto delle rispettive competenze specifiche.
§ 5. La Segreteria Generale del Sinodo può individuare pure altre forme di consultazione del Popolo di Dio.
Art. 7
Trasmissione dei contributi preparatori alla Segreteria Generale del Sinodo
§ 1. Ciascuna Chiesa particolare invia il proprio contributo al Sinodo dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, oppure al Consiglio dei Gerarchi o all’Assemblea dei Gerarchi delle Chiese sui iuris, oppure alla Conferenza Episcopale del proprio territorio.
Suddetti organismi, a loro volta, trasmettono una sintesi dei testi loro pervenuti alla Segreteria Generale del Sinodo.
Allo stesso modo fanno l’Unione dei Superiori Generali e l’Unione Internazionale delle Superiore Generali con i contributi elaborati dagli Istituti di Vita Consacrata e dalle Società di Vita Apostolica.
I Dicasteri della Curia Romana trasmettono direttamente i loro contributi alla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi.
§ 2. Rimane integro il diritto dei fedeli, singolarmente o associati, di inviare direttamente i loro contributi alla Segreteria Generale del Sinodo.
Art. 8
Convocazione di una Riunione presinodale
§ 1. Secondo il tema e le circostanze, la Segreteria Generale del Sinodo può promuovere la convocazione di una Riunione presinodale con la partecipazione di alcuni fedeli da essa designati, perché anch’essi, nella diversità delle loro condizioni, offrano all’Assemblea del Sinodo il loro contributo.
Anche alcuni altri possono essere invitati.
§ 2. Tale Riunione può pure tenersi a livello regionale, coinvolgendo all’occorrenza i Sinodi dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, i Consigli dei Gerarchi e delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese sui iuris e le Conferenze Episcopali del territorio interessato, nonché le relative Riunioni Internazionali di Conferenze Episcopali, al fine di tener conto delle peculiarità storiche, culturali ed ecclesiali delle diverse aree geografiche.
Art. 9
Coinvolgimento degli Istituti di Studi Superiori
Gli Istituti di Studi Superiori, soprattutto quelli che possiedono una speciale competenza sul tema dell’Assemblea del Sinodo o su questioni specifiche con esso attinenti, possono offrire studi, o di propria iniziativa o su richiesta dei Sinodi dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, dei Consigli dei Gerarchi e delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese sui iuris e delle Conferenze Episcopali, o su richiesta della Segreteria Generale del Sinodo.
Tali studi possono sempre essere trasmessi alla Segreteria Generale del Sinodo.
Art. 10
Costituzione di una Commissione preparatoria
§ 1. Per l’approfondimento del tema e la redazione di eventuali Documenti previ all’Assemblea del Sinodo, la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi può avvalersi di una Commissione preparatoria, formata da esperti.
§ 2. Tale Commissione è nominata dal Segretario Generale del Sinodo, che la presiede.
III. Fase celebrativa dell’Assemblea del Sinodo
Art. 11
Presidente Delegato, Relatore Generale e Segretario Speciale
Prima che inizi l’Assemblea del Sinodo il Romano Pontefice nomina:
1° uno o più Presidenti Delegati, che presiedono l’Assemblea in suo nome e per sua autorità;
2° un Relatore Generale, che coordina la discussione sul tema dell’Assemblea del Sinodo e l’elaborazione di eventuali documenti da sottoporre alla medesima Assemblea;
3° uno o più Segretari Speciali, che assistono il Relatore Generale in tutte le sue funzioni.
Art. 12
Esperti, Uditori, Delegati Fraterni e Invitati speciali
§ 1. All’Assemblea del Sinodo possono essere invitati, senza diritto di voto:
1° Esperti, che cooperano con il Segretario Speciale in ragione della loro competenza sul tema dell’Assemblea del Sinodo, ai quali si possono aggiungere alcuni Consultori della Segreteria Generale;
2° Uditori, che contribuiscono ai lavori assembleari in virtù della loro esperienza e conoscenza.
3° Delegati Fraterni, che rappresentano le Chiese e le Comunità ecclesiali non ancora in piena comunione con la Chiesa cattolica.
§ 2. In determinate circostanze possono essere designati, senza diritto di voto, alcuni Invitati Speciali, cui si riconosce una particolare autorevolezza in riferimento al tema dell’Assemblea del Sinodo.
Art. 13
Inizio e conclusione dell’Assemblea del Sinodo
L’Assemblea del Sinodo inizia e si conclude con la celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal Romano Pontefice, cui i Membri e gli altri partecipanti all’Assemblea prendono parte nella diversità delle loro condizioni.
Art. 14
Congregazioni Generali e Sessioni dei Circoli minori
L’Assemblea del Sinodo si raduna in sedute plenarie, dette Congregazioni Generali, alle quali partecipano i Membri, gli Esperti, gli Uditori, i Delegati Fraterni e gli Invitati Speciali, oppure in Sessioni dei Circoli minori, in cui i partecipanti all’Assemblea si suddividono a norma del diritto peculiare.
Art. 15
Discussione del tema dell’Assemblea del Sinodo
§ 1. Nelle Congregazioni Generali i Membri tengono i loro interventi a norma del diritto peculiare.
§ 2. Periodicamente ha pure luogo un libero scambio di opinioni tra i Membri sugli argomenti in corso di trattazione.
§ 3. Anche gli Uditori, i Delegati Fraterni e gli Invitati Speciali possono essere invitati a prendere la parola sul tema dell’Assemblea del Sinodo.
Art. 16
Costituzione di Commissioni di studio
Secondo il tema e le circostanze, a norma del diritto peculiare possono essere costituite alcune Commissioni di studio, formate da Membri e altri partecipanti all’Assemblea del Sinodo.
Art. 17
Elaborazione e approvazione del Documento finale
§ 1. Le conclusioni dell’Assemblea sono raccolte in un Documento finale.
§ 2. Per la redazione del Documento finale, viene costituita un’apposita Commissione, composta dal Relatore Generale, che la presiede, dal Segretario Generale, dal Segretario Speciale e da alcuni Membri eletti dall’Assemblea del Sinodo tenendo conto delle diverse regioni, cui se ne aggiungono altri nominati dal Romano Pontefice.
§ 3. Il Documento finale viene sottoposto all’approvazione dei Membri a norma del diritto peculiare, ricercando nella misura del possibile l’unanimità morale.
Art. 18
Consegna del Documento finale al Romano Pontefice
§ 1. Ricevuta l’approvazione dei Membri, il Documento finale dell’Assemblea è offerto al Romano Pontefice, che decide della sua pubblicazione.
Se approvato espressamente dal Romano Pontefice, il Documento finale partecipa del Magistero ordinario del Successore di Pietro.
§ 2. Qualora poi il Romano Pontefice abbia concesso all’Assemblea del Sinodo potestà deliberativa, a norma del can. 343 del Codice di diritto canonico, il Documento finale partecipa del Magistero ordinario del Successore di Pietro una volta da lui ratificato e promulgato.
In questo caso il Documento finale viene pubblicato con la firma del Romano Pontefice insieme a quella dei Membri.
IV. Fase attuativa dell’Assemblea del Sinodo
Art. 19
Accoglienza e attuazione delle conclusioni dell’Assemblea
§ 1. I Vescovi diocesani o eparchiali curano l’accoglienza e l’attuazione delle conclusioni dell’Assemblea del Sinodo, recepite dal Romano Pontefice, con l’aiuto degli organismi di partecipazione previsti dal diritto.
§ 2. I Sinodi dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, i Consigli dei Gerarchi e delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese sui iuris e le Conferenze Episcopali coordinano l’attuazione delle suddette conclusioni nel loro territorio e a tal fine possono predisporre iniziative comuni.
Art. 20
Compiti della Segreteria Generale del Sinodo
§ 1. Insieme al Dicastero della Curia Romana competente, nonché, secondo il tema e le circostanze, agli altri Dicasteri in vario modo interessati, la Segreteria Generale del Sinodo promuove per la propria parte l’attuazione degli orientamenti sinodali approvati dal Romano Pontefice.
§ 2. La Segreteria Generale può predisporre studi e altre iniziative idonee allo scopo.
§ 3. In particolari circostanze la Segreteria Generale, con il mandato del Romano Pontefice, può emanare documenti applicativi, sentito il Dicastero competente.
Art. 21
Costituzione di una Commissione per l’attuazione
§ 1. Secondo il tema e le circostanze, la Segreteria Generale del Sinodo può avvalersi di una Commissione per l’attuazione, formata da esperti.
§ 2. Il Segretario Generale del Sinodo ne nomina i Membri, sentito il Capo del Dicastero della Curia Romana competente, e la presiede.
§ 3. La Commissione coadiuva con appositi studi la Segreteria Generale nel compito di cui all’art. 20 § 1.
V. Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi
Art. 22
Costituzione della Segreteria Generale
§ 1. La Segreteria Generale è un’istituzione permanente al servizio del Sinodo dei Vescovi, direttamente sottoposta al Romano Pontefice.
§ 2. Essa è composta dal Segretario Generale, dal Sottosegretario, che coadiuva il Segretario Generale in tutte le sue funzioni, e dal Consiglio Ordinario, nonché, se sono stati costituiti, dai Consigli di cui all’art. 25.
§ 3. Il Segretario Generale e il Sottosegretario sono nominati dal Romano Pontefice e sono Membri dell’Assemblea del Sinodo.
§ 4. Per le sue attività la Segreteria Generale si avvale di un congruo numero di officiali e di consultori.
Art. 23
Compiti della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi
§ 1. La Segreteria Generale è competente nella preparazione e nell’attuazione delle Assemblee del Sinodo, nonché nelle altre questioni che il Romano Pontefice vorrà sottoporle per il bene della Chiesa universale.
§ 2. A tal fine, essa coopera con i Sinodi dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, i Consigli dei Gerarchi e delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese sui iuris e le Conferenze Episcopali, nonché con i Dicasteri della Curia Romana.
Art. 24
Il Consiglio Ordinario della Segreteria Generale
§ 1. Il Consiglio Ordinario della Segreteria Generale è competente per la preparazione e l’attuazione dell’Assemblea Generale Ordinaria.
§ 2. Esso è composto in maggioranza da Vescovi diocesani, eletti dall’Assemblea Generale Ordinaria in rappresentanza delle diverse aree geografiche a norma del diritto peculiare, di cui uno tra i Capi o i Vescovi eparchiali delle Chiese Orientali Cattoliche; nonché dal Capo del Dicastero della Curia Romana competente per il tema del Sinodo stabilito dal Romano Pontefice e da alcuni Vescovi nominati dal Romano Pontefice.
§ 3. I Membri del Consiglio Ordinario entrano in carica al termine dell’Assemblea Generale Ordinaria che li ha eletti, sono Membri della successiva Assemblea Generale Ordinaria e cessano dal loro mandato allo scioglimento di quest’ultima.
Art. 25
Gli altri Consigli della Segreteria Generale
§ 1. I Consigli della Segreteria Generale per la preparazione dell’Assemblea Generale Straordinaria e dell’Assemblea Speciale sono composti da Membri nominati dal Romano Pontefice.
§ 2. I Membri di tali Consigli partecipano all’Assemblea del Sinodo secondo il diritto peculiare e cessano dal loro mandato allo scioglimento di quest’ultima.
§ 3. I Consigli della Segreteria Generale per l’attuazione dell’Assemblea Generale Straordinaria e dell’Assemblea Speciale sono composti in maggioranza da Membri eletti dall’Assemblea del Sinodo a norma del diritto peculiare, cui si aggiungono altri Membri nominati dal Romano Pontefice.
§ 4. Tali Consigli restano in carica cinque anni dallo scioglimento dell’Assemblea del Sinodo, salvo che il Romano Pontefice non stabilisca diversamente.
Disposizioni finali
Art. 26
La Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi emanerà, secondo lo spirito e le norme della presente Costituzione apostolica, un’Istruzione sulla celebrazione delle Assemblee sinodali e sull’attività della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi e, in occasione di ogni Assemblea del Sinodo, un Regolamento sullo svolgimento della medesima.
Art. 27
A tenore del can. 20 del CIC e del can. 1502 § 2 del CCEO, con la promulgazione e la pubblicazione della presente Costituzione apostolica rimangono abrogate tutte le disposizioni contrarie, in particolare:
1. i canoni del CIC e del CCEO che, in tutto o in parte, risultino direttamente contrari a qualsiasi articolo della presente Costituzione apostolica;
Stabilisco che quanto deliberato in questa Costituzione apostolica abbia piena efficacia a partire dal giorno della sua pubblicazione su L’Osservatore Romano, nonostante qualsiasi cosa in contrario, anche se meritevole di speciale menzione, e che venga pubblicato nel Commentario ufficiale Acta Apostolicae Sedis.
Esorto tutti ad accogliere con animo sincero e pronta disponibilità le disposizioni di questa Costituzione apostolica, con l’aiuto della Vergine Maria, Regina degli Apostoli e Madre della Chiesa.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 settembre 2018, sesto anno del Pontificato.
Francesco